Lo Statuto
Di seguito lo statuto da visionare prima di versare la quota associativa :
Art.1
E' costituita un'Associazione Storico Culturale sotto la denominazione "ANDREA PROVANA L'AMMIRAGLIO" con sede in Leinì. L'associazione non ha scopi politici né fini di lucro.
Art.2
L'Associazione ha lo scopo di realizzare incontri, dibattiti, spettacoli, mostre, pubblicazioni artistiche e scientifiche, concorsi ed ogni iniziativa di carattere culturale in ambito nazionale, UE ed internazionale. Per realizzare le proprie finalità sociali l'Associazione si propone di :
- Potenziare il Gruppo Storico già costituito nel 2009 per la rievocazione storica del trasporto della Sindone nel 2010 e per le rievocazioni storiche del 2011 e 2012
- Realizzare un Museo Storico e Didattico sulla vita e sulle imprese del Conte e Ammiraglio Andrea Provana, in locali messi a disposizione dal Comune di Leinì
- Promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e naturale quale mezzo per riscoprire le proprie radici e per riportare l'essere umano a quel senso di responsabilità verso il prossimo e verso la natura
- Promuovere ed organizzare congressi, convegni e conferenze
- Gestire spazi destinati ad incontri di studio ed aggregativi in genere
- Favorire l'estensione di attività culturali e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche
- Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci
- Svolgere, eventualmente, attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali attività aggregative e complementari
- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di idee, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano : adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziatvie idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.
Art.3
I soci dell'Associazione si distinguono in due Categorie : Fondatori ed Ordinari. FONDATORI : sono i soci indicati sull'atto costitutivo. ORDINARI : sono i soci che aderiranno successivamente all'Associazione ed ai fini che la stessa si propone. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche anche persone giuridiche, enti morali e sodalizi. Tutti i soci hanno diritto al voto singolo, tra l'altro, per la libera eleggibilità degli organi amministrativi e per le modificazioni dello statuto sociale. Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza relativa, sulla proposta o richiesta di ammissione di far parte dell'Associazione. Gli associati devono versare, a pena di decadenza, entro il termine fissato dall'Assemblea, la quota annuale di Associazione, quale sarà determinata ogni anno dall'Assemblea generale, nonchè comunicare il loro recapito e le loro eventuali successive variazioni di indirizzo. In caso di ritardo di oltre sei mesi rispetto ai termini fissati per il pagamento delle quote annuali o per la comunicazione delle variazioni di indirizzo, il Consiglio potrà dichiarare la decadenza dell'associato moroso.
Art.4
Il patrimonio è costituito :
- dai beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti
Le entrate dell'Associazione sono costituite :
- dalle quote sociali
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse
- dai contributi pubblici e privati
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale
La quota annuale di associazione dovuta da tutti gli associati, sarà fissata di anno in anno dalla Assemblea generale che determinerà anche il termine di pagamento. Le quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art.5
Gli organi della Associazione sono :
- L'Assemblea Generale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)
- Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un comitato scientifico dell'Associazione composto anche di non Soci per l'elaborazione di temi di studio, di incontri e di pubblicazioni
Art.6
L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota. L'Assemblea generale, viene convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale e del conto preventivo, la determinazione della quota annuale di partecipazione e della data di pagamento, la nomina delle cariche sociali e per ogni decisione circa l'attività dell'Associazione e le eventuali modifiche statuarie. Essa potrà essere convocata ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio o sia richiesto per scritto da almeno un decimo dei Soci.
Art.7
Le Assemblee sono tenute nel luogo fissato dal Consiglio, di regola nella provincia di Torino. Esse sono convocate, mediante semplice comunicazione scritta trasmessa ad ogni Associato o affissa nella sede sociale, oppure via posta elettronica, almeno otto giorni prima della data di prima convocazione con avviso contenente l'ordine del giorno e l'ora, data e luogo della prima e della seconda convocazione.
Art.8
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza dal Vice Presidente o, in loro assenza, da persona nominata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario ed eventualmente due Scrutatori. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea. Dalle Assemblee viene redatto, su apposito libro, processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Lo stesso deve essere affisso presso i locali sociali per almeno 15 giorni.
Art.9
Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati in regola con la quota, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le eventuali modifiche statuarie è necessaria la presenza della maggioranza degli Associati. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti presenti.
Art.10
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea generale e si compone di almeno 3 (tre) membri. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente il Segretario. Il Consiglio direttivo può nominare il Presidente Onorario.
Art.11
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. In caso di cessazione dalla carica di alcuno dei suoi membri, purchè rimangano in carica la maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i membri cessati. Detto Consiglio rimarrà in carica fino alla prima assemblea la quale dovrà nominare il nuovo Consiglio. Il Consiglio cura la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, l'organizzazione delle sue manifestazioni ed i contatti con altre Associazioni e con le Autorità; compila i bilanci preventivo e consuntivo e li presenta all'Assemblea. Per la validità delle liberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente della seduta. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in loro vece, dal Presidente designato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti. Delle sue sedute verrà tenuto su apposito libro processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. La legale rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con la facoltà di stipulare contratti nell'interesse dell'Associazione.
Art.12
Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, si compone di tre Membri tra cui un Presidente. Esso è nominato dalla Assemblea generale e dura in carica tre anni, provvede al controllo e revisione della contabilità dell'Associazione e dei bilanci annuali, presentando alle Assemblee generali una propria relazione.
Art.13
Gli esercizi annuali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo nonchè il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili od avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art.14
Sullo scioglimento dell'associazione delibera l'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto. Nel caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ndi cui all'art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.15
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge.